Calendario venatorio, il Tar del Lazio dà ragione alla Regione: respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste

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Il calendario venatorio del Lazio resta in piedi. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata da alcune associazioni ambientaliste contro il decreto del presidente della Regione del 15 giugno scorso, con cui era stata approvata la stagione di caccia 2026-2027.

A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Giancarlo Righini, che in una nota stampa esprime “grande soddisfazione» per quella che definisce una «pronuncia importante”.

Secondo il Tar, la domanda cautelare presentata dai ricorrenti “non appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza, per quel che concerne, in particolare, i profili afferenti il fumus boni iuris“. In altre parole, il ricorso, almeno in questa fase preliminare, non presenta abbastanza ragioni per fermare l’applicazione del calendario. 

L’ordinanza, pubblicata tra il 5 e il 7 settembre insieme a quella analoga sul calendario delle Marche, si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta facendo scuola. Al centro c’è il rapporto tra la Regione e l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Su questo punto il Tribunale è stato esplicito e Righini lo rivendica: il semplice discostamento da un parere obbligatorio, ma non vincolante, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’illegittimità delle scelte compiute dall’amministrazione. Una tesi che la stessa Regione aveva sostenuto in fase istruttoria, ricordando come nell’ambito del parere l’Ispra avesse rappresentato “una sostanziale condivisione in ordine all’impostazione del calendario prospettata dall’Amministrazione regionale”, pur con alcune osservazioni di dettaglio. 

“Fin dall’inizio abbiamo lavorato alla definizione del calendario venatorio con grande attenzione, assumendoci la responsabilità di operare scelte motivate e sostenibili”, conclude l’assessore, “nel rispetto della normativa e cercando il necessario equilibrio tra tutela del patrimonio faunistico, esigenze dei territori e legittimo esercizio dell’attività venatoria”.

La decisione del Tar non chiude definitivamente la partita giudiziaria — il ricorso nel merito dovrà ancora essere discusso — ma consente alla stagione venatoria di prendere regolarmente il via secondo le date fissate dalla Regione, senza lo spettro della sospensione cautelare che avrebbe fatto scattare la clausola di salvaguardia introdotta dal Governo nel 2024.

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