di Gea Petrini
Carte “carenti”, istruttoria che fa acqua da tutte le parti, il Comune di Guidonia Montecelio si è fatto addirittura bastare “valutazioni a occhio nudo”: il Tar del Lazio annulla la revoca all’autorizzazione con cui nel 2018 aveva imposto uno stop alla Società del Travertino Romano. Mancano i presupposti, le verifiche e la prova del danno ambientale portato dall’allora dirigente di settore Paola Piseddu come grimaldello per la chiusura: non ha dietro alcun riscontro seguito a serie verifiche. Si è andati a naso, in maniera “generica”, come più volte scrivono i giudici. Il collegio presieduto da Elena Stanizzi dà ragione all’impresa, con la sentenza 3305 del 17 marzo: il Tar aveva sospeso gli effetti di quella decisione del Comune, in via cautelativa, già più di un anno fa. Ora si è entrati nel merito, come si dice in gergo tecnico. Un tassello che conta e conterà per tutte le aziende del bacino estrattivo che in quella furente estate di quasi due anni fa si ritrovarono (anche in piazza) a combattere con una ondata di predinieghi decisi dalla Piseddu, l’antipasto insomma della chiusura. Una battaglia ora vinta in tribunale ma che già in sede di gestione amministrativa comunale a Guidonia ha trovato negli ultimi mesi, nell’indirizzo del sindaco Michel Barbet e dei vertici burocratici del settore, un diverso e rinnovato orientamento.
Cosa succede nel 2018 nel settore della dirigente Piseddu
Qualche step di premessa. L’azienda dal 1989 passa da diverse proroghe all’autorizzazione, nel 2006, quindi nel 2012, in vista della scadenza nel 2016 presenta l’istanza di rinnovo decennale per completare la coltivazione e il recupero ambientale. Nel 2017 il Comune esprime parere favorevole, poi decide per altri approfondimenti fino al giugno del 2018 quando l’area di competenza guidata dall’architetto Piseddu contesta alla Str presunte gravi violazioni degli adempimenti e di fatto avvia la revoca. Ma cosa contesta in sostanza? Il mancato ritombamento progressivo, a quel punto l’azienda produce delle osservazioni ma il Comune va avanti lo stesso e siccome c’è il vuoto di cava per l’amministrazione c’è il danno ambientale grave. Ma certificano oggi i giudici, l’istruttoria è mancante di sostanza e non c’è alcuna solida verifica.
Le osservazioni dell’azienda
I legali dell’impresa sottolineano, il Comune si aggrappa a presupposti sbagliati, e denunciano l’eccesso di potere. In base alla relazione tecnica del 1986 (praticamente è la relazione allegata alla prima autorizzazione, diciamo così), l’obbligo non è il ritombamento progressivo ma per fasi. Fasi schematizzate poi nella relazione tecnica relativa all’ultima autorizzazione del 2012: il materiale di risulta viene posizionato nelle zone dove la coltivazione è terminata, in una prima fase si procede a riempimento parziale, solo dopo la fine della coltivazione c’è il completamento. Il ripristino del vuoto di cava dovrà essere completato entro un anno dalla cessazione delle attività, non dalla scadenza dell’autorizzazione come presupposto da Comune: e l’attività non è mai cessata. Gli avvocati dell’azienda hanno posto in evidenza il “pregiudizio” e sul grave danno ambientale hanno chiarito: l’esistenza di un vuoto di cava è previsto dalla stessa autorizzazione e dalla stessa attività estrattiva ma nei limiti in cui sarà poi ricomposto con il recupero ambientale.
Le valutazioni dei giudici amministrativi
Il Tar arriva a sentenza nel merito dopo il verbale del 21 febbraio 2020, con i tecnici di Comune e Regione, che ha accertato – come riportato nella sentenza – il rispetto del perimetro di cava come autorizzato, delle quote massime di fondo di cava, e la “conformità dell’attività alle previsioni degli atti autorizzativi”. In questo quadro rispetto all’accusa del Comune sul mancato ritombamento, il Tar è partito dalla relazione tecnica dell’autorizzazione originaria. In quelle pagine si impone – scrivono i giudici – che il recupero di cava avvenga in modo graduale e contestuale all’escavazione ma non implica che il riempimento integrale fino al piano di campagna sia da eseguire con “immediatezza”. Anzi i giudici lo valutano “irragionevole” visto che il materiale da collocare nella parte opposta a quella dove si scava non è per definizione sufficiente ad assicurare l’intero ricolmamento. Il Tar ha convenuto con l’impostazione della ricorrente: il riempimento è sviluppato per fasi, compatibilmente con le manovre necessarie per lo svolgimento dell’escavazione. Ma chiaramente non può essere del tutto rimandato a dopo la cessazione dell’attività. Il punto è poi con cosa ritombare, l’azienda ha documentato di aver chiesto di impiegare terra proveniente dall’esterno, senza riscontri da parte dell’amministrazione se non subordinando la questione a una ipotetica conferenza dei servizi. In base “all’attento esame della documentazione”, i giudici oggi escludono l’esistenza nelle autorizzazioni di una prescrizione “che imponga il solo impiego di risulta della cava medesima”. Ecco perché l’istruttoria del Comune è “insufficiente”, Comune che per rigettare le osservazioni dell’azienda sull’argomento, ha messo in piedi un’istruttoria basandosi su “valutazioni ad occhio nudo”. Insomma, tirando la linea: l’amministrazione ha revocato l’autorizzazione basandosi sul mancato ritombamento senza “precisi e verificabili dati tecnici”. Stessa valutazione dei giudici sul presunto grave danno ambientale: il provvedimento ha “riferimenti del tutto generici” su cui fonda la contestazione. Una revoca, quella annullata dai giudici, costellata di mancanze, e con cui la dirigente Paola Piseddu avrebbe fatto chiudere un’azienda, con tutte le conseguenze del caso per l’impresa, i lavoratori, e in un effetto domino, l’intero settore. Conseguenze, quelle sì, valutabili a occhio.
nell’immagine in evidenza uno scatto nella piazza del Comune di Guidonia Montecelio presidiata notte e giorno nell’estate del 2018 dai lavoratori delle cave dopo l’atto di revoca dell’autorizzazione
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.